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FAQ AGGIORNATE AL 21 FEBBRAIO 2024 - Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative di rischi diversi dell’Università Politecnica delle Marche

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE


FAQ
(Frequently Asked Questions)

Aggiornate al 21 febbraio 2024


Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative di rischi diversi dell’Università Politecnica delle Marche


Lotto 2: Polizza All Risks Property CIG B053CBDB2B
Lotto 5: Polizza Infortuni cumulativa CIG B053CBEBFE
Lotto 6: Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale CIG B053CBFCD1

CUP: I39I24000060005


Domanda 1
Si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato, della destinazione d’uso e delle caratteristiche costruttive, se possibile in formato xlxs.

Risposta 1
Quanto richiesto è rinvenibile alla pagina 69 del Bilancio Unico di Ateneo sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche al seguente link:
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/rip_ragioneria/bilancio%20previsione/2022/Bilancio_Unico_di_Ateneo_di_Esercizio_2022.pdf


Domanda 2
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1 - La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

2 - La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

3 - Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

4 - Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:
Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;

5 - Solo se il Contraente è un Comune o un’Università, chiediamo:
Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

6 - Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.

Risposta 2
1 - Si conferma la possibilità di sostituire la clausola di esclusione OFAC.

2 - Si conferma la possibilità di inserire l’appendice di restrizione dell’ambito di applicazione territoriale.

3 – In considerazione dell’attività istituzionale dell’Ateneo, non risulta attualmente possibile confermare o meno la sussistenza di rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

4 - In considerazione dell’attività istituzionale dell’Ateneo, non risulta attualmente possibile confermare o meno se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

5 - In considerazione dell’attività istituzionale dell’Ateneo, non risulta attualmente possibile confermare che l’Ateneo abbia o meno in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.

6 - POLIZZA ALL RISKS – GROUPAMA – PREMIO ANNUO LORDO € 61.987,51
POLIZZA INFORTUNI – GENERALI ITALIA – PREMIO ANNUO LORDO € 85.717,50
POLIZZA RC PATRIMONIALE – XL – PREMIO ANNUO LORDO € 15.000,00


Domanda 3
Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo quanto segue:

1. Elenco fabbricati con relativa ubicazione, destinazione d’uso, valore assicurato e/o mq

2. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura;

3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 21 del capitolato con la seguente:

ESCLUSIONE CYBER
In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:
Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Definizioni
Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Per Incidente Cyber si intende:
8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Per Sistema informatico si intende:
9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,
di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

4. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione “Malattie pandemica o epidemica” di pagina 22 del capitolato con la seguente:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.
Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.
La polizza è modificata per includere quanto segue:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

5. Premio lordo e assicuratore in corso

6. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’Art 21 di pagina 14 del capitolato con la seguente:

SANCTIONS CLAUSE
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

Risposta 3
1. Vedasi risposta n.1.

2. Vedasi risposta n.1.

3. Si conferma la possibilità di sostituire la clausola.

4. Si conferma la possibilità di sostituire la clausola.

5. Assicuratore in corso GROUPAMA – premio annuo lordo € 61.987,51.

6. Si conferma la possibilità di sostituire la clausola.

Domanda 4
In merito alla Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative di rischi diversi dell’Università Politecnica delle Marche, siamo richiedere il motivo delle numerazione dei lotti 2, 5 e 6, era stata indetta una precedente procedura andata deserta ? se si è possibile avere la documentazione della procedura andata deserta.

Risposta 4
La numerazione dei lotti attiene ad esigenze dell’Amministrazione.
La documentazione utile per la presentazione dell’offerta è rinvenibile nella piattaforma di e-procurement di Ateneo.

Domanda 5
In merito all’allegato denominato "j6_atto_nomina_resp_est_trattamento", concernente la nomina a Responsabile esterno in caso di aggiudicazione, evidenziamo che le compagnie di assicurazione, a seguito specifico provvedimento rilasciato dal garante privacy privacy (https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9172442), non possono essere nominate responsabili al trattamento in quanto sono titolari autonomi. Pertanto, si chiede di confermare che, in caso di eventuale aggiudicazione, non debba essere reso il predetto allegato.

Risposta 5
In relazione alla richiesta, l’operatore economico, barrando nella dichiarazione trattamento dati personali “I6” la voce “NON effettua un trattamento di dati personali”, non sarà tenuto a sottoscrivere, qualora aggiudicatario, l’allegato “J6”, come peraltro chiaramente precisato nel predetto allegato “I6”.


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